Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/568 della Commissione del 24 Maggio 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)I valori mobiliari dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili soltanto se prima della loro ammissione alla negoziazione non vigono restrizioni che ne impediscano il trasferimento tali da ostacolare la creazione di un mercato equo, ordinato ed efficiente.

(2)Nel caso degli strumenti finanziari di cui alla definizione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato dei valori mobiliari di cui alla direttiva 2014/65/UE presuppone, ai fini di una sua negoziazione equa, ordinata ed efficiente, la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permetterne la valutazione. Per quanto riguarda le azioni, inoltre, un numero congruo dovrebbe essere disponibile per la distribuzione al pubblico, mentre per i derivati cartolarizzati dovrebbero essere predisposte modalità adeguate di regolamento e consegna.

(3)I valori mobiliari che soddisfano i criteri per l'ammissione alla quotazione ufficiale previsti dalla direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero essere considerati liberamente negoziabili e tali da poter essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente.

(4)L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato delle quote emesse da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o da fondi di investimento alternativi non dovrebbe consentire l'elusione delle disposizioni applicabili della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno pertanto che il gestore del mercato regolamentato verifichi che le quote che ammette alla negoziazione siano riconducibili a un organismo di investimento collettivo conforme alla normativa settoriale applicabile. Nel caso dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds — ETF), è necessario che il gestore del mercato regolamentato provveda a che vigano in qualsiasi momento adeguate modalità di riscatto per gli investitori.

(5)L'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato degli strumenti derivati elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE dovrebbe tenere conto della disponibilità di informazioni sufficienti a valutare sia il derivato sia il sottostante e, per i contratti soggetti a regolamento con consegna fisica, dell'esistenza di procedure adeguate di regolamento e consegna.

(6)La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone talune condizioni atte ad assicurare che le quote di emissioni siano liberamente negoziabili e negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente. Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, di cui all'allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero pertanto essere ammissibili alla negoziazione su un mercato regolamentato senza che il presente regolamento imponga ulteriori obblighi.

(7)I dispositivi predisposti dai mercati regolamentati per verificare la conformità degli emittenti con gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e per agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in base al diritto dell'Unione dovrebbero soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dato che questi atti legislativi prevedono gli obblighi principali e più importanti che gli emittenti devono adempiere dopo l'ammissione iniziale alla negoziazione su un mercato regolamentato.

(8)I mercati regolamentati dovrebbero stabilire procedure, accessibili agli emittenti e al pubblico, applicabili alla verifica del rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione da parte degli emittenti di valori mobiliari. La politica seguita al riguardo dovrebbe garantire l'efficacia dei controlli di conformità e il mercato regolamentato dovrebbe comunicare agli emittenti gli obblighi cui sono assoggettati.

(9)I mercati regolamentati dovrebbero agevolare l'accesso alle informazioni pubblicate in ossequio alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione e messe a disposizione dei membri e partecipanti predisponendo dispositivi che permettano l'accesso facile, equo e non discriminatorio di tutti i membri e i partecipanti. La normativa dell'Unione applicabile a questo fine comprende la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/109/CE, il regolamento (UE) n. 596/2014 e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). I dispositivi di accesso dovrebbe assicurare ai membri e ai partecipanti l'accesso a parità di condizioni alle informazioni d'interesse che possono influire sulla valutazione dello strumento finanziario.

(10)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490993026403&uri=CELEX:32017R0568

 

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