Regolamento Delegato (UE) 2017/567 della Commissione del 18 Maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 2 e 3, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 7, e l'articolo 45, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Il presente regolamento specifica i criteri per la determinazione dell'esistenza di un «mercato liquido» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine è necessario indicare i valori per il flottante, il numero medio giornaliero di operazioni e il controvalore medio giornaliero degli scambi specificatamente per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati (ETF) e i certificati, in modo da tener conto delle peculiarità di ognuno di tali strumenti finanziari. Per garantire un'applicazione coerente e uniforme della normativa in tutta l'Unione occorrono regole che stabiliscono come dovrebbero essere eseguiti i calcoli della liquidità durante lo stadio iniziale successivamente all'ammissione alla negoziazione.

(2)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le definizioni e precisano, da un lato, gli obblighi relativi alla trasparenza pre- e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e alla pubblicazione dei dati da parte delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici, dall'altro i poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento.

(3)Per consentire che in tutte le parti dell'Unione esista un minimo di strumenti rappresentativi di capitale, l'autorità competente dello Stato membro in cui sono negoziati meno di cinque strumenti finanziari liquidi per ciascuna categoria di strumenti finanziari, ovvero azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati e certificati, dovrebbe essere in grado di designare uno o più strumenti finanziari liquidi aggiuntivi, a patto che il numero totale degli strumenti finanziari considerati provvisti di un mercato liquido non superi cinque in ognuna di queste categorie di strumenti finanziari.

(4)Per garantire che i dati di mercato siano forniti uniformemente nell'Unione a condizioni commerciali ragionevoli, il presente regolamento specifica le condizioni che devono essere soddisfatte dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici. Queste condizioni si basano sull'obiettivo di garantire che l'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli sia sufficientemente chiaro da permettere un'applicazione efficiente e uniforme, tenendo conto al contempo dei diversi modelli operativi e strutture di costo dei gestori di un mercato, delle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e degli internalizzatori sistematici.

(5)Per assicurare che le commissioni per i dati di mercato siano fissate ad un livello ragionevole, l'adempimento dell'obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli presuppone che le commissioni abbiano un rapporto ragionevole con il costo di produzione e diffusione dei dati. Pertanto, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, i fornitori dei dati dovrebbero determinare le commissioni in base ai loro costi, ai quali può essere aggiunto un margine commerciale, considerando fattori come il margine operativo, il return on costs (ROC), il rendimento delle attività operative e il rendimento del capitale. Se i fornitori di dati sostengono costi congiunti per la fornitura dei dati e altri servizi, il costo della fornitura dei dati di mercato può comprendere una porzione adeguata dei costi congiunti derivanti da qualsiasi altro servizio pertinente fornito. Poiché specificare il costo esatto è molto complesso, dovrebbero essere precisate piuttosto le metodologie di imputazione e di ripartizione dei costi, lasciando la specificazione dei costi alla discrezionalità dei fornitori di dati di mercato, pur tenendo conto dell'obiettivo di garantire che nell'Unione le commissioni per i dati di mercato siano fissate a un livello ragionevole.

(6)I dati di mercato dovrebbero essere forniti in modo non discriminatorio, il che presuppone che debbano essere offerti lo stesso prezzo e gli stessi altri termini e condizioni a tutti i clienti appartenenti alla medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici.

(7)Per consentire agli utenti di ottenere i dati di mercato senza dover acquistare altri servizi, i dati di

mercato non dovrebbero essere offerti in abbinamento ad altri servizi. Per evitare che gli utenti dei dati di mercato siano costretti a pagare più volte per gli stessi dati quando acquistano serie di dati da sedi di negoziazione e altri distributori di dati di mercato, i dati di mercato dovrebbero essere offerti su base per utente, eccettuato il caso in cui ciò fosse sproporzionato considerati i costi in rapporto alla portata e all'entità dei dati forniti dal gestore del mercato, dall'impresa di investimento che gestisce una sede di negoziazione o dall'internalizzatore sistematico.

(8)Per consentire agli utenti dei dati di mercato e alle autorità competenti di valutare efficacemente se i dati siano forniti a condizioni commerciali ragionevoli, è necessario che le principali condizioni di tale fornitura siano comunicate al pubblico. I fornitori di dati dovrebbero pertanto rendere pubbliche le informazioni sulle commissioni applicate e il contenuto dei dati, così come le metodologie di contabilità dei costi utilizzate, ma senza l'obbligo di divulgare i costi effettivi.

(9)Il presente regolamento specifica le condizioni che gli internalizzatori sistematici devono soddisfare per rispettare l'obbligo di rendere le loro quotazioni pubbliche in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione e facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato per garantire che i partecipanti al mercato che lo desiderano possano effettivamente avere accesso alle quotazioni.

(10)Se pubblicano le quotazioni tramite più di un mezzo di pubblicazione, gli internalizzatori sistematici dovrebbero fornire le proprie quotazioni simultaneamente tramite ciascun mezzo per assicurare che le quotazioni pubblicate siano coerenti e che i partecipanti al mercato possano accedere alle informazioni nello stesso momento. Se pubblicano le quotazioni tramite i dispositivi di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o tramite un fornitore di servizi di comunicazione dati, gli internalizzatori sistematici dovrebbero dichiarare la propria identità nella quotazione per permettere ai partecipanti al mercato di indirizzare ad essi i loro ordini.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490993026403&uri=CELEX:32017R0567

 

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