Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La dichiarazione comune V (1) della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (2) istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (3) («accordo»), prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 («note 2 e 3»). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
(2)Il 17 settembre 2010 il comitato misto UE-Messico ha adottato la decisione n. 1/2010 (4), che proroga per la terza volta l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3. La decisione n. 1/2010 è stata applicata fino al 30 giugno 2014.
(3)È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.
(4)Dal momento che la proroga dell'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 è scaduta il 30 giugno 2014, è opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
(5)È opportuno pertanto modicare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2019.
(6)Ai fini dell'applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell'origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da due a tre anni per i prodotti chimici interessati importati nell'Unione nel periodo compreso fra il 1o luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
(7)È opportuno pertanto sostituire l'appendice V dell'allegato II della decisione n. 2/2000.
(8)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
1.La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE — Messico per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-Messico accluso alla presente decisione.
2.I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto UE-Messico possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto UE -Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto UE-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 Marzo 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
E. SCICLUNA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0560