Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione del 24 Marzo 2017 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui al presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). Per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per le sostanze attive olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3) e zolfo.

(5)Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva è presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), clormequat, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, propaquizafop, tetraconazolo, tri-allato e zeta-cipermetrina e di prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad.

(6)La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-P (variante quizalofop-P-etile) e una domanda distinta per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile). Alla luce di quanto precede e tenuto conto dei diversi profili di rischio del quizalofop-P-etile e del quizalofop-P-tefurile, ai fini della procedura di rinnovo è opportuno che le due sostanze attive siano considerate come distinte. La variante quizalofop-P-etile non rientra nelle categorie considerate prioritarie dalla decisione di esecuzione C(2016)6104. Tenendo conto dei motivi indicati al considerando 5 è pertanto opportuno prorogare di due anni il suo periodo di approvazione.

(7)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(8)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)Considerando che le approvazioni di alcune delle sostanze scadono il 31 ottobre 2019 e che i richiedenti dovrebbero presentare i fascicoli supplementari con un anticipo di 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Marzo 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0555

 

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