La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Ets Christian Callegari una domanda di approvazione del carbone argilloso come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
(2)La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 6 luglio 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica (2). Il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 gennaio 2017.
(3)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il carbone argilloso non possiede una
capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, né è una sostanza potenzialmente pericolosa. Esso inoltre non è immesso sul mercato come prodotto fitosanitario né è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, ma è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base. Il carbone argilloso è una miscela di carbone, quale definito nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (4), e bentonite, quale specificata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione (5), sotto forma di granuli.
(4)Dagli esami effettuati è emerso che il carbone argilloso può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il carbone argilloso come sostanza di base.
(5)A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
(6)In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
Il carbone argilloso, quale specificato nell'allegato I, è approvato come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Marzo 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0428