La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)In seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, in Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati») è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) e le autorità competenti degli Stati membri interessati hanno istituito zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione anzidetta, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno adottato le misure necessarie, prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
(4)Inoltre la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in aziende sul proprio territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha adottato le misure necessarie, prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai. Tale Stato membro non è attualmente elencato nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
(5)L'Austria ha inoltre istituito zone di sorveglianza a norma della direttiva 2005/94/CE in relazione ai focolai confermati nella Repubblica ceca e in Slovacchia, mentre la Bulgaria ha istituito una zona di sorveglianza in relazione ad un focolaio in Romania. La Polonia ha istituito una zona di sorveglianza in relazione ai focolai nella Repubblica ceca.
(6)In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Croazia, dall'Italia, dall'Ungheria, dall'Austria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovacchia e dal Regno Unito in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.
(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Ungheria, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247,
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Marzo 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0417