La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(2)Tali specifiche possono essere aggiornate in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)Il 21 novembre 2014 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche riguardanti l'additivo alimentare copolimero di metacrilato basico (E 1205). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(4)Il richiedente ha chiesto che la definizione dell'additivo alimentare venga modificata per quanto riguarda la breve descrizione del processo di fabbricazione, a causa di una modernizzazione di tale processo. In seguito a un esame approfondito delle dimensioni delle particelle nella specifica attuale, il richiedente ha chiesto una modifica delle dimensioni delle particelle della polvere.
(5)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere in merito alla sicurezza della modifica proposta delle specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) come additivo alimentare (4). Visti i dati forniti dal richiedente e tenuto conto della valutazione iniziale della sostanza effettuata nel 2010 (5), l'Autorità ha concluso che le modifiche proposte delle specifiche dell'additivo alimentare copolimero di metacrilato basico (E 1205) non presentano problemi di sicurezza.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
(7)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Febbraio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488034916675&uri=CELEX:32017R0324