Regolamento Delegato (UE) 2017/323 della Commissione del 20 Gennaio 2017 che rettifica il Regolamento Delegato (UE) 2016/2251 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli Strumenti Derivati OTC.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 (2) è stato adottato il 4 ottobre 2016 e pubblicato il 15 dicembre 2016. Esso stabilisce le norme per lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale e comprende una serie di requisiti dettagliati che devono essere soddisfatti perché un gruppo ottenga l'esenzione dall'obbligo di costituire margini per le operazioni infragruppo. Oltre a tali requisiti, quando una delle due controparti del gruppo è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora determinata l'equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il gruppo è tenuto a scambiare margini di variazione e margini iniziali opportunamente segregati per tutte le operazioni infragruppo con le imprese figlie in detti paesi terzi. Per evitare un'applicazione sproporzionata dei requisiti di margine e tenuto conto di requisiti analoghi per gli obblighi di compensazione, il regolamento delegato prevede il rinvio dell'applicazione di tale obbligo specifico al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per completare la procedura di determinazione dell'equivalenza, senza imporre ai gruppi con imprese figlie aventi sede in paesi terzi un'allocazione inefficiente delle risorse.

(2)All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 manca la disposizione relativa all'applicazione dell'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo in modo analogo a quanto stabilito all'articolo 36, paragrafo 2 (che si riferisce a requisiti di margine iniziale). È pertanto necessario introdurre due nuovi paragrafi all'articolo 37, vale a dire l'articolo che specifica il calendario di introduzione graduale dei requisiti in ordine al margine di variazione. Tali paragrafi dovrebbero essere analoghi all'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e di conseguenza, nel caso in cui un'operazione infragruppo sia effettuata tra un soggetto dell'Unione e un soggetto di un paese terzo, lo scambio del margine di variazione non sarà richiesto fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ove non vi sia alcuna decisione di equivalenza per tale paese terzo. Qualora vi sia una decisione di equivalenza, i requisiti dovrebbero essere applicati quattro mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza, o secondo il calendario generale, se quest'ultima data è posteriore.

(3)Il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il regolamento delegato (UE) 2016/2251, presentato dalle autorità europee di vigilanza alla Commissione l'8 marzo 2016, prevedeva lo stesso periodo transitorio per i margini iniziali e i margini di variazione. La rettifica si è resa necessaria a causa di un errore tecnico nel processo che ha condotto all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/2251 durante il quale è stata omessa l'inclusione dei due paragrafi sull'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488034916675&uri=CELEX:32017R0323

 

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