La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, vista la domanda presentata da Flughafen Wien,
considerando quanto segue:
1.CONTESTO
1.1.La domanda
(1)Il 16 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto da Flughafen Wien (aeroporto di Vienna, in appresso «il richiedente») una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE (in appresso «la domanda»).
(2)La domanda riguardava le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della fornitura di infrastrutture aeroportuali nel territorio dell'Austria (3).
(3)La domanda è accompagnata da un parere, datato 22 dicembre 2014, dell'autorità indipendente competente per i servizi aeroportuali in Austria, il ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia (in appresso «BMVIT»). In tale parere (in appresso «il parere») vengono affrontate le questioni del libero accesso al mercato e dell'esposizione diretta alla concorrenza delle attività oggetto della domanda.
(4)Nel 2010 il richiedente si è innanzitutto rivolto alla Commissione per esaminare, in via informale, le possibilità di esenzione dalle norme relative agli appalti pubblici. I primi scambi di opinioni si basavano su un progetto di domanda, che era stato discusso il 17 marzo 2010 nel corso di un incontro, cui è seguito l'invio per iscritto al richiedente, in data 12 aprile 2010, di un elenco informale di osservazioni e domande da parte della Commissione.
(5)Il 26 settembre 2013 il richiedente ha presentato un progetto aggiornato di domanda, in merito al quale la Commissione si è espressa per iscritto (con lettera del 15 novembre 2013). Il richiedente ha risposto alla lettera della Commissione il 2 aprile 2014 e un ulteriore scambio informale di opinioni si è svolto nel corso di un incontro tenutosi il 26 giugno 2014.
(6)Il 16 gennaio 2015 il richiedente ha presentato formalmente la domanda di esenzione.
(7)Il 5 febbraio 2016 il richiedente ha ritirato la domanda per quanto concerne il commercio al
dettaglio (4).
(8)La normativa austriaca sugli appalti pubblici (5) consente agli enti aggiudicatori di presentare domande a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.
(9)Il VIE è un ente aggiudicatore in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2014/25/UE, in quanto esercita un'attività connessa allo sfruttamento di un'aerea geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE e opera in virtù di un diritto speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
(10)Dopo una prima valutazione la Commissione ha ritenuto che la domanda non contenesse le informazioni necessarie a consentire un'adeguata valutazione dei criteri pertinenti ai fini di un'esenzione dalle norme relative agli appalti pubblici.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0132