Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/131 della Commissione del 24 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 5 e 6,

previa consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)Il 1o ottobre 2013 Österreichische Post AG (di seguito «Österreichische Post») ha trasmesso alla Commissione una richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. La richiesta riguarda taluni servizi postali nonché determinati servizi non postali, prestati in entrambi i casi da Österreichische Post sul territorio austriaco. I servizi interessati vengono descritti come segue nella richiesta:

a)Servizi postali per lettere indirizzate tra imprese (di seguito «B2B») e tra imprese e clientela privata (di seguito «B2C») a livello nazionale («interne» e «in arrivo»);

b)Servizi postali per lettere indirizzate tra clienti privati (di seguito «C2C») e tra clientela privata e imprese (di seguito «C2B») a livello nazionale («interne» e «in arrivo»);

c)Servizi postali per lettere indirizzate all'estero («in partenza») B2B e B2C (di seguito «B2X») nonché per lettere C2B e C2C (di seguito «C2X»);

d)Servizi postali per corrispondenza pubblicitaria indirizzata a livello nazionale e internazionale;

e)Servizi postali per corrispondenza pubblicitaria senza indirizzo, a livello nazionale e internazionale;

f)Servizi postali per quotidiani, con e senza indirizzo;

g)Servizi di gestione documentale della corrispondenza;

h)Servizi a valore aggiunto connessi a dispositivi elettronici tramite i quali sono integralmente erogati;

i)Filatelia — francobolli speciali;

j)Servizi finanziari.

(2)Il 2 aprile 2014 la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione 2014/184/UE (2) con la quale sono stati esonerati dall'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici i seguenti servizi postali erogati in Austria:

a)Servizi di gestione documentale della corrispondenza;

b)Servizi a valore aggiunto connessi a dispositivi elettronici tramite i quali sono integralmente erogati;

c)Servizi di filatelia e servizi di pagamento offerti a proprio nome.

(3)Per quanto riguarda gli altri servizi indicati nella richiesta la Commissione ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni per l'esonero: a tali servizi continua quindi ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE.

(4)Il 24 giugno 2014 Österreichische Post ha introdotto (3) presso il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/184/UE.

(5)Il 27 aprile 2016 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione 2014/184/UE limitatamente alla disposizione che la direttiva continui ad applicarsi al mercato dei servizi postali per lettere indirizzate B2B e B2C a livello internazionale in Austria. Il Tribunale ha respinto il ricorso di Österreichische Post quanto al resto.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0131

 

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