La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in diversi Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati, in conformità della direttiva del Consiglio 2005/94/CE (4).
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce inoltre che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza sono mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato. Tali date tengono conto della necessaria durata delle misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stata successivamente modificata dalle decisioni di
esecuzione (UE) 2016/2219 (5), (UE) 2016/2279 (6), (UE) 2016/2367 (7) e (UE) 2017/14 (8) della Commissione in seguito alla comparsa nell'Unione di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 negli Stati membri interessati, e in seguito alla comparsa di focolai negli Stati membri che non erano elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al momento della sua adozione.
(4)Dalla data delle ultime modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/14, la Bulgaria, la Germania, la Francia, la Croazia, l'Ungheria, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.
(5)Inoltre, la Croazia ha notificato alla Commissione le modifiche apportate alle zone di protezione e sorveglianza già istituite in precedenza nel suo territorio, a norma della direttiva 2005/94/CE, per tenere conto della situazione epidemiologica.
(6)La Repubblica ceca e la Grecia hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel loro territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai. Questi due Stati membri non sono attualmente elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.
(7)In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Francia, dalla Croazia, dall'Ungheria, dall'Austria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovacchia e dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
(8)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria, la Germania, la Francia, la Croazia, l'Ungheria, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito, le modifiche apportate alle zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica. Le zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbero pertanto essere modificate.
(9)È necessario inoltre definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Repubblica ceca e la Grecia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbe pertanto essere ulteriormente modificato al fine di includere le zone istituite in Repubblica ceca e Grecia come zone di protezione e sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
(10)È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.
(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Gennaio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0116