Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione del 23 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Misure in vigore

(1)In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato»).

(2)Le misure sono applicate sotto forma di un dazio ad valorem fissato al 22,3 % sulle importazioni dalla RPC.

2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti della RPC, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4).

(4)La domanda è stata presentata dall'Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA — Association of European Wheels Manufacturers) («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio.

(5)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 ottobre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5) («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

4.Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

Parti interessate dall'inchiesta

(8)La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni note che rappresentano i produttori e gli utilizzatori dell'Unione nonché i rappresentanti dei paesi esportatori.

(9)Le parti interessate, tra cui i produttori della Turchia, hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(10)L'associazione dei costruttori europei di automobili («ACEA») ha chiesto un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale (il «consigliere auditore»). L'audizione ha avuto luogo il 5 dicembre 2016.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0109

 

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