Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione del 19 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 (2) della Commissione prevede, qualora non sia disponibile l'identificativo della persona giuridica, l'uso di identificativi temporanei. Recentemente si è resa disponibile un'infrastruttura che consente di attribuire l'identificativo della persona giuridica; inoltre l'utilizzo di tale identificativo è entrato nelle abitudini dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'identificativo della persona giuridica dovrebbe essere ora l'unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche.

(2)Nel caso degli swap, è particolarmente complesso determinare se la controparte segnalante è l'acquirente o il venditore del contratto, dato che tali contratti derivati comportano lo scambio di strumenti finanziari tra le parti. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per assicurare che nei contratti derivati swap l'identità dell'acquirente e quella del venditore siano determinate in modo accurato e coerente.

(3)Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e accurate sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo, è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato contratto derivato o portafoglio.

(4)La classificazione accurata e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni, e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni (3), pubblicato il 19 settembre 2014. È pertanto necessario modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.

(5)Per consentire la segnalazione dei nuovi tipi di contratti derivati che si rendono disponibili grazie all'innovazione finanziaria e che sono normalmente oggetto di negoziazione, è opportuno aggiungere le swaption e le scommesse su differenziale (spreadbet) all'elenco delle classi di contratti derivati. Più in generale, in considerazione del fatto che le continue innovazioni finanziarie danno origine a nuovi tipi di contratti derivati, è importante assicurare che i nuovi tipi di contratti derivati non rientranti in una delle classi esistenti possano comunque essere segnalati. Pertanto, è opportuno mantenere la categoria «altro» nella classificazione dei tipi di contratti derivati.

(6)Se due controparti non riescono a raggiungere un accordo su chi di esse debba generare l'identificativo unico dell'operazione entro il termine previsto per la segnalazione, potrebbe risultare impossibile identificare correttamente e associare le due segnalazioni relative alla stessa operazione. È quindi necessario stabilire i criteri per la generazione dell'identificativo unico dell'operazione, in modo da evitare che la medesima operazione venga conteggiata due volte.

(7)Le controparti possono avere notevoli difficoltà a ottenere tutte le pertinenti informazioni sulle operazioni chiuse prima della data di inizio del periodo di segnalazione. Data la complessità che ne risulta per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni chiuse e considerato il fatto che tali operazioni non aumentano il rischio sistemico, il periodo di tempo per la segnalazione delle operazioni chiuse dovrebbe essere esteso da 3 a 5 anni a decorrere dalla data di inizio del periodo di segnalazione.

(8)Per assicurare la piena armonizzazione dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e consentirne, pertanto, l'interpretazione e l'aggregazione coerenti, è necessario chiarire le norme da seguire e i formati da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni. È anche opportuno modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i formati dei dati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.

(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012.

(10)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0105

 

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