Regolamento Delegato (UE) 2017/104 della Commissione del 19 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione (2) stabilisce i dati che devono essere segnalati e obbliga le controparti ad assicurare che i dati segnalati siano concordati tra entrambe le parti dell'operazione.

(2)È importante inoltre riconoscere che le controparti centrali (CCP) agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.

(3)Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che l'operazione rientra in una strategia complessiva. Pertanto, i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in sezioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta un collegamento tra le sezioni.

(4)Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere ripartite tra le segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto, le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare ai fini della segnalazione del contratto.

(5)Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Pertanto, è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre, è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti.

(6)Affinché le autorità competenti dispongano di informazioni complete sulle reali esposizioni delle controparti in tutte le classi di derivati, è essenziale definire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati sui derivati su crediti e sulle garanzie scambiate dalle controparti. Inoltre, per consentire alle parti segnalanti di rispettare gli obblighi di segnalazione in modo armonizzato e standardizzato, è necessario fornire una descrizione più chiara dei campi attualmente previsti.

(7)È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 148/2013.

(8)Gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati da segnalare dovrebbero essere modificati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.

(9)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0104

 

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