Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione, compresi i metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(2)In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro per rifletterne le specificità.

(3)L'Italia, la Slovacchia, i Paesi Bassi, Malta e la Germania hanno proposto metodi per la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese da parte della Commissione. La Commissione ritiene che tali metodi siano appropriati per il rimborso delle spese sostenute da questi Stati membri.

(4)A seguito delle osservazioni presentate dalla Repubblica ceca in relazione a tipi di operazioni non ancora contemplati dal regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione (3), dovrebbero essere definite ulteriori tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per tali tipi di operazioni.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/2195 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento delegato (UE) 2015/2195 sotto forma di allegati da V a IX.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0090

 

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