La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono fondamentali ai fini di una completa integrazione del mercato interno dell'energia. Il terzo pacchetto Energia (3) ha creato un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete intesi ad armonizzare, se necessario, le norme tecniche e operative e le regole del mercato applicabili alle reti elettriche e del gas. A tal fine, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSO) e la Commissione europea collaborano fattivamente con tutte le parti interessate.
(2)I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Oltre ad elaborare codici di rete, la Commissione può decidere di elaborare orientamenti nei settori di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009, la Commissione dovrebbe innanzi tutto stabilire un elenco di priorità annuali in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete.
(3)Per quanto riguarda il gas, negli ultimi tre anni sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di procedure di gestione della congestione, allocazione della capacità, bilanciamento e interoperabilità e scambio dei dati.
(4)Sono già state adottate e pubblicate norme armonizzate in materia di allocazione della capacità, gestione della congestione, connessione dei generatori, connessione della domanda, corrente continua ad alta tensione e allocazione di capacità a termine.
(5)La maggioranza delle parti interessate che ha partecipato alla consultazione pubblica (4) si è dichiarata favorevole a dare la priorità al lavoro già avviato e ha sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti adottati, in modo da garantire una partecipazione strutturata delle parti interessate. Per quanto riguarda l'energia elettrica, diverse parti interessate hanno sostenuto l'elaborazione di norme riguardanti strutture tariffarie armonizzate per la trasmissione, flessibilità distribuita e formazione operativa.
(6)Tenuto conto delle risposte delle parti interessate e delle iniziative legislative future nell'ambito dell'assetto del mercato dell'energia, dei vari interventi necessari per garantire la piena integrazione del mercato interno dell'energia e del fatto che l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti richiederà un considerevole dispiegamento di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi la Commissione, l'ACER, gli ENTSO e le parti interessate, non sono stati aggiunti nuovi settori all'elenco di priorità annuali.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017D0089