La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.
(2)L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani sui rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3)La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Il 4 e 7 luglio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione tre raccomandazioni comuni relative ai piani sui rigetti per la pesca demersale nel Mare Adriatico, nel Mediterraneo sudorientale e nel Mediterraneo occidentale, rispettivamente (2), previa consultazione del consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
(4)Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura nonché per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3). A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che l'obbligo di sbarco si applichi alle specie che definiscono le attività di pesca al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017.
(5)Le raccomandazioni comuni hanno proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco alla sogliola (Solea solea) nel Mare Adriatico e ai molluschi bivalvi cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) nel Mediterraneo occidentale, che presentano tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema.
(6)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso nella sua valutazione (4) che sono necessari ulteriori studi per confermare i risultati esistenti relativi all'elevato tasso di sopravvivenza della sogliola, della cappasanta e delle vongole. Poiché non esistono elementi di prova conclusivi sui tassi di sopravvivenza delle specie in questione, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri interessati presentino alla Commissione dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di esaminare le pertinenti esenzioni.
(7)Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune e della revisione dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione de minimis in base alla percentuale proposta nelle raccomandazioni comuni, entro i limiti fissati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(8)Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0086