La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.
(2)L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3)La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 30 giugno 2016 questi Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa a un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, tenendo conto del parere del settore. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure della raccomandazione comune che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
(4)Per quanto riguarda il Mar Nero, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Il rombo chiodato è una di queste specie.
(5)La raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il rombo chiodato nel Mar Nero, poiché le prove scientifiche indicano tassi di sopravvivenza elevati. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (2), è opportuno che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza autorizzata a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 venga inclusa nel presente regolamento per un periodo di un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero presentare alla Commissione i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le motivazioni che giustificano l'esenzione per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco e alla Commissione di esaminare la suddetta esenzione.
(6)Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare un elenco di pescherecci cui si applica il presente regolamento.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0087