Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio del 28 Ottobre 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada (CETA).

(2)In conformità della decisione (UE) 2017/37 (1), l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada(CETA), da una parte (2), e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 30 ottobre 2016.

(3)L'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo ne prevede la possibilità di applicazione provvisoria.

(4)Parti dell'accordo rientranti nella competenza dell'Unione possono essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano completate le procedure per la sua conclusione.

(5)A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'allegato 20-A dell'accordo che devono essere adottate dal comitato misto CETA, come disposto all'articolo 26.1 dell'accordo, su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, in conformità dell'articolo 20.22 dell'accordo.

(6)In conformità all'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») è applicato a titolo provvisorio dall'Unione, a norma dell'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo stesso, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0038

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
31466
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89312039
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.145.50.71