Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 aprile 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo economico e commerciale globale con il Canada.
(2)Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, («accordo») dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva.
(3)In conformità dell'articolo 30.6, paragrafo 1, dell'accordo esso non conferisce diritti né impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giudiziari dell'Unione o degli Stati membri,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della sua conclusione.
Il testo dell'accordo, unitamente allo strumento interpretativo comune e alle relative dichiarazioni, è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Ottobre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M. LAJČÁK
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0037