Regolamento d’Esecuzione (UE) N.687/2014 della Commissione del 20 Giugno 2014,recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 Marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di apportare modifiche alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)È necessario chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, in modo da evitare interpretazioni divergenti della normativa e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

(3)Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative agli articoli proibiti, ai controlli di sicurezza effettuati su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto.

(4)In conformità al regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3), è necessario che la Commissione riconosca l'equivalenza delle norme di sicurezza aerea dei paesi terzi e di altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE a condizione che i criteri stabiliti in tale regolamento siano soddisfatti.

(5)La Commissione ha verificato che gli aeroporti situati nelle isole di Guernsey, Man e Jersey soddisfano i criteri indicati nella parte E dell'allegato al regolamento (CE) n. 272/2009.

(6)Il regolamento (UE) n. 185/2010 elenca nel proprio allegato i paesi terzi e gli altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE e che si ritiene che applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme di base comuni istituite dal regolamento (CE) n. 272/2009.

(7)Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) e il regolamento (UE) n. 185/2010 stabiliscono requisiti di sicurezza simili per i soggetti che operano nella catena logistica di merci e posta.

(8)I requisiti di sicurezza per il programma di agenti regolamentati e mittenti conosciuti per la sicurezza dell'aviazione civile definito nel regolamento (UE) n. 185/2010 e per il programma doganale di operatore economico autorizzato di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere ulteriormente allineati al fine di consentire il riconoscimento reciproco per favorire l'industria interessata e le autorità statali e al tempo stesso mantenere gli attuali livelli di sicurezza.

(9)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 5 lettera o) dell'allegato si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il punto 10, lettera b) e il punto 11, lettera b) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Giugno 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0010

 

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