Decisione N.1/2014.

Il Comitato,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1)L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva in materia di attrezzature a pressione trasportabili (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detta norma dell'Unione europea.

2)È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 6 «Apparecchi a pressione», per riflettere tali sviluppi.

3)L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (2) (di seguito «regolamento sui prodotti da costruzione»).

4)La legislazione svizzera sui prodotti da costruzione (legge federale e ordinanza sui prodotti da costruzione) è in corso di modifica; tuttavia, l'ordinanza svizzera sull'accreditamento e la designazione (3), che stabilisce le condizioni generali di accreditamento e di designazione degli organismi svizzeri di valutazione della conformità, è già in vigore.

5)È opportuno modificare, in un primo momento, l'allegato 1, capitolo 16 «Prodotti da costruzione», al fine di riflettere l'adozione del regolamento sui prodotti da costruzione da parte dell'Unione europea e di consentire alle parti, fino all'adozione di una legislazione svizzera equivalente, di accettare reciprocamente, per un periodo transitorio, i risultati delle valutazioni della conformità che attestano la conformità al regolamento sui prodotti da costruzione. Quando sarà stata adottata una legislazione svizzera equivalente al regolamento sui prodotti da costruzione, le parti sostituiranno la presente modifica con una successiva, che terrà conto sia dell'adozione del regolamento sui prodotti da costruzione che della nuova legislazione svizzera equivalente. Resta inteso che la presente decisione è destinata a garantire la continuità delle attività degli organismi di valutazione della conformità durante tale periodo transitorio e che non pregiudica l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 dell'accordo.

6)L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato possa, su proposta di una delle parti, modificare gli allegati dell'accordo,

Decide:

1.L'allegato 1, capitolo 6 «Apparecchi a pressione», dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A della presente decisione.

2.La Confederazione svizzera accetta i risultati delle valutazioni della conformità degli organismi riconosciuti di valutazione della conformità dell'UE, che valutano la conformità in base alle prescrizioni del regolamento sui prodotti da costruzione. L'Unione europea accetta i risultati delle valutazioni della conformità degli organismi svizzeri riconosciuti, che valutano la conformità in base alle prescrizioni del regolamento sui prodotti da costruzione, fino alla modifica del capitolo 16 in seguito all'adozione di una norma svizzera equivalente.

L'allegato 1, capitolo 16 «Prodotti da costruzione», dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B della presente decisione e si applica nel periodo transitorio fino a detta modifica.

3.L'allegato 1 dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato C della presente decisione.

4.La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per la Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Berna, il 1o Aprile 2014

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Firmato a Bruxelles, il 1o Aprile 2014

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0015

 

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