Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25 e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuti intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma «Frutta e verdura nelle scuole») e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma «Latte nelle scuole»). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: «il programma destinato alle scuole»). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/2014 (5) e (UE) 2016/247 (6), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione (7) e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (8). Tali atti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (9).

(2)A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole elaborano una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma destinato alle scuole, è opportuno definire gli elementi della strategia. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno distinguere gli elementi da includere nella strategia da quelli che dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione su richiesta, segnatamente in caso di audit, se non inclusi nella strategia.

(3)Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma destinato alle scuole dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale. Inoltre, il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.

(4)È opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto sia presentata in ritardo.

(5)Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe inoltre essere specificato.

(6)Dovrebbero essere definiti i termini relativi ai trasferimenti fra le ripartizioni finanziarie per la frutta e verdura e il latte nelle scuole e la presentazione, il formato e il contenuto delle notifiche di trasferimento alla Commissione.

(7)Al fine di massimizzare l'intero potenziale dei fondi disponibili, la Commissione dovrebbe adottare le misure per riassegnare gli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Si dovrebbero definire le condizioni per tali trasferimenti di fondi fra Stati membri.

(8)Al fine di valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le strategie nazionali e regionali, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del monitoraggio e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione dei risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio e la relazione di valutazione. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.

(9)Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare misure di controllo efficaci contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto, integrate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma destinato alle scuole.

(10)Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (10).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0039

 

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