Regolamento Delegato (UE) 2017/40 della Commissione del 3 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma «Frutta e verdura nelle scuole») e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma «Latte nelle scuole»). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: «il programma destinato alle scuole»). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/2014 (4) e (UE) 2016/247 (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione (6) e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (7). Gli atti menzionati dovrebbero essere pertanto abrogati, ma è opportuno che continuino ad applicarsi fino alla scadenza dei programmi «Frutta e verdura nelle scuole» e «Latte nelle scuole» attualmente in corso.

(2)A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata in via preliminare all'elaborazione, a livello nazionale o regionale, di una strategia di attuazione. Ogni sei anni deve essere elaborata una nuova strategia. Se decidono di attuare il programma a livello regionale, gli Stati membri elaborano una strategia per ciascuna regione e forniscono un quadro coordinativo di accompagnamento conformemente alle loro disposizioni o procedure. Essi devono determinare un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione, al fine di agevolare quest'ultima nell'analisi delle strategie e nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione nello Stato membro interessato. È altresì opportuno stabilire disposizioni che definiscano i termini entro cui la strategia e le eventuali modifiche successive devono essere presentate alla Commissione.

(3)Occorre stabilire condizioni specifiche per l'ideazione e l'applicazione delle misure educative di accompagnamento, in particolare per quanto concerne la necessità di offrire un supporto alla distribuzione dei prodotti. È opportuno consentire che tali misure possano coinvolgere anche insegnanti e genitori, al fine di rafforzare l'efficacia delle medesime e l'efficacia complessiva del programma destinato alle scuole.

(4)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare le spese sostenute per l'attuazione del programma destinato alle scuole che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione.

(5)Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.

(6)Occorre stabilire condizioni specifiche per la sospensione e la revoca del riconoscimento e per le sanzioni amministrative da imporre ai richiedenti che non rispettano gli obblighi previsti nell'ambito del programma destinato alle scuole.

(7)Per valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e consentire una verifica inter pares, nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllarne e valutarne regolarmente l'attuazione e comunicare i risultati ottenuti alla Commissione. A tal fine, occorre specificare la natura e il tipo di informazioni da fornire nelle relazioni di monitoraggio. Inoltre, la mancata osservanza dei requisiti di monitoraggio e valutazione da parte degli Stati membri può compromettere la valutazione dell'efficacia del programma destinato alle scuole e la garanzia di una corretta gestione degli aiuti dell'Unione. È quindi opportuno disporre che la Commissione possa applicare una riduzione dissuasiva dell'aiuto nel caso in cui uno Stato membro presenti la relazione di valutazione in ritardo.

(8)Ai fini di un efficace monitoraggio e valutazione del programma destinato alle scuole, è opportuno specificare la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

(9)Per garantire che i prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole soddisfino gli obiettivi di promuovere abitudini alimentari sane e far sì che i bambini si abituino al gusto naturale di tali prodotti, è opportuno specificare che il tenore massimo di zuccheri aggiunti nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i quali l'aggiunta di zucchero non è tecnicamente necessaria ai fini della loro preparazione o produzione, dovrebbe essere pari a zero.

(10)Per garantire che i prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole soddisfino gli obiettivi di promuovere abitudini alimentari sane, è opportuno specificare il tenore massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti ai prodotti elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 1308/2013 che gli Stati membri possono autorizzare. Gli Stati membri possono prevedere limiti inferiori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0040

 

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