Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione del 5 Gennaio 2017 concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'obiettivo del piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS — European Rail Traffic Management System) è garantire che i veicoli di cui al punto 1.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) dotati di ERTMS possano progressivamente accedere a un numero crescente di linee, porti, terminali e impianti di smistamento senza bisogno di sistemi di classe B in aggiunta all'ERTMS. Il piano europeo di implementazione dell'ERTMS, istituito dalla decisione 2012/88/UE della Commissione (3), dovrebbe essere adattato per tener conto dello stato di implementazione dell'ERTMS negli Stati membri e per allinearlo alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 e alla definizione di corridoi della rete centrale di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale piano, in combinazione con il piano nazionale di implementazione di cui al punto 7.4.4 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, dovrebbe dare ai proprietari di veicoli una visibilità sufficiente per consentire un'appropriata pianificazione delle loro attività.

(2)Il piano di implementazione per i corridoi della rete centrale dovrebbe includere stazioni, raccordi, l'accesso ai principali porti marittimi e interni, aeroporti, terminali ferroviari/stradali e componenti dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in quanto essi sono essenziali per realizzare l'interoperabilità nella rete ferroviaria europea.

(3)La piena conformità al regolamento (UE) 2016/919 è un presupposto essenziale per l'implementazione dell'ERTMS. Gli Stati membri non hanno ancora conseguito tale obiettivo, in particolare perché hanno messo in atto soluzioni nazionali o specifiche per progetto.

(4)Per la nuova implementazione dell'ERTMS a terra gli Stati membri dovrebbero utilizzare il più recente gruppo di specifiche, di cui all'allegato A del regolamento (UE) 2016/919, che corregge gli errori e le interpretazioni errate della baseline precedente, comporta soluzioni tecniche più semplici e garantisce la compatibilità con le unità di bordo della baseline 3.

(5)Le regole di implementazione a terra sono complementari alle regole di implementazione di bordo di cui al regolamento (UE) 2016/919; è pertanto necessario allineare il piano europeo di implementazione dell'ERTMS alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» di cui al suddetto regolamento.

(6)L'installazione dell'ERTMS in corrispondenza delle sezioni transfrontaliere potrebbe risultare tecnicamente difficile e pertanto dovrebbe essere oggetto di un intervento prioritario da parte dell'Unione, degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura interessati. I corridoi merci ferroviari ai sensi del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) potrebbero svolgere anch'essi un ruolo cruciale nell'implementazione dell'ERTMS nelle sezioni transfrontaliere, in particolare mediante l'attuazione di soluzioni coordinate.

(7)Poiché la sincronizzazione dell'implementazione transfrontaliera è un elemento importante per il settore delle imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura interessati dovrebbero firmare un accordo che garantisca il coordinamento delle date e delle soluzioni tecniche. In caso di disaccordo, la Commissione può fornire un sostegno nella ricerca di soluzioni.

(8)Al fine di seguire i progressi fatti nell'installazione dell'ERTMS nei corridoi della rete centrale, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione la tempestiva attuazione nelle rispettive sezioni mediante il sistema TENtec e il registro europeo delle infrastrutture. La proroga dei termini pertinenti può essere concessa su richiesta dello Stato membro e solo in circostanze eccezionali.

(9)La revisione del regolamento (UE) n. 1316/2013 potrebbe avere ripercussioni sull'allineamento dei corridoi della rete centrale. Il presente regolamento dovrebbe essere riveduto di conseguenza. Esso stabilisce le date di attuazione nelle sezioni di corridoi in cui l'ERTMS può essere messo in funzione entro il 2023. Tutte le date posteriori al 2023 saranno soggette a riesame entro il 31 dicembre 2023 in rapporto all'orizzonte temporale di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 con l'obiettivo di un calendario di attuazione realistico e per individuare possibili termini di attuazione anteriori.

(10)A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che è un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/919, i punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 e 7.3.5 dell'allegato III della decisione 2012/88/UE cesseranno di applicarsi. Il punto 7.3.2.3 non dovrebbe tuttavia essere disciplinato dal presente regolamento, poiché è al di fuori del campo di applicazione della sua base giuridica. Il punto 7.3.2.3 dell'allegato III della decisione 2012/88/UE dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi fino all'adozione di un altro atto di esecuzione.

(11)Per quanto riguarda le linee ad alta velocità situate nei corridoi della rete centrale oggetto del presente regolamento, se una delle condizioni di cui all'allegato III, punto 7.3.2.3, della decisione 2012/88/UE è soddisfatta prima della data specificata per la stessa sezione all'allegato I, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria dovrebbero installare l'ERTMS a terra sulla sezione interessata conformemente a tale disposizione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483964768058&uri=CELEX:32017R0006

 

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