Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/10 della Commissione del 5 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda.

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un obbligo di sbarco per alcune attività di pesca pelagica e demersale al fine di ridurre gli attuali livelli elevati di catture indesiderate ed eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco sono stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (4) e nel regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (5). È opportuno che il rispetto dell'obbligo di sbarco sia oggetto di controllo e ispezioni.

(3)Oltre alle attività di pesca della sogliola, della passera di mare e del merluzzo bianco del Mare del Nord, che rientrano nel campo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/328/UE e che dovrebbero continuare a essere oggetto di un programma specifico di controllo e ispezione, è opportuno includere nel programma specifico di controllo e ispezione le attività di pesca definite nell'allegato dei piani in materia di rigetti di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 1395/2014 e (UE) 2015/2440, al fine di consentire agli Stati membri interessati di effettuare con efficacia le attività comuni di ispezione e di sorveglianza.

(4)Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri per ciascuna delle attività di pesca contemplate dai piani relativi ai rigetti, gli Stati membri sono tenuti ad attuare gli obiettivi globali di riferimento per le ispezioni stabiliti nel presente programma specifico di controllo e ispezione.

(5)Al fine di tenere conto delle specificità regionali e della necessità di armonizzare e migliorare l'efficacia delle procedure di controllo e ispezione, il presente programma specifico di controllo e ispezione concerne le acque dell'Unione del Mare del Nord quali definite nel regolamento (UE) n. 1380/2013 (zona CIEM IIIa, comprendente Kattegat e Skagerrak, e zona CIEM IV), nonché le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.

(6)Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda talune attività di pesca e specie

demersali nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e alcune attività di pesca pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa. La decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione (6), modificata dalla decisione di esecuzione 2015/1944/UE (7), istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e nel Mare del Nord settentrionale (zona CIEM IVa). È quindi opportuno adeguare alla presente decisione l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2012/807/UE.

(7)Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (8) stabilisce, in particolare al titolo III bis, misure per la riduzione dei rigetti. Il programma specifico di controllo e ispezione dovrebbe garantire il rispetto del divieto di selezione qualitativa, delle disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e del divieto di rilascio in acqua del pescato (slipping).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483964768058&uri=CELEX:32017D0010

 

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