Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione del 3 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di assicurare una migliore attuazione del sistema di codificazione necessario per identificare le unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE, facilitare la collaborazione tra Stati membri e aumentare la trasparenza, è necessario stabilire norme minime relative alla procedura di assegnazione e gestione del codice unico del fabbricante.

(2)È opportuno stabilire che ogni Stato membro sia tenuto a designare un'autorità o un organismo nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante, che rappresenterà un punto di contatto fondamentale per l'assegnazione e la gestione dei codici dei fabbricanti.

(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della direttiva sulle imbarcazioni da diporto istituito in conformità all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/CE,

Ha adottato il seguente Regolamento:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di identificazione di unità da diporto, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione e la gestione dei codici dei fabbricanti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)«organismo nazionale»: un organismo designato dall'autorità nazionale di ogni Stato membro, responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante;

b)«paese nel quale il fabbricante è stabilito»: il paese nel quale il fabbricante ha la sede sociale, in caso di persona giuridica, o il domicilio, in caso di persona fisica;

c)«registro nazionale»: il registro in cui ogni Stato membro iscrive il codice unico del fabbricante per i fabbricanti stabiliti sul suo territorio;

d)«registro dei paesi terzi»: il registro della piattaforma collaborativa della Commissione in cui è iscritto il codice unico del fabbricante per i fabbricanti stabiliti in paesi terzi;

e)«registro degli Stati membri»: l'insieme dei registri nazionali sulla piattaforma collaborativa della Commissione;

f)«registro degli organismi notificati»: il registro della piattaforma collaborativa della Commissione in cui sono iscritti i codici di identificazione della valutazione post-costruzione.

CAPO 2

COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO

Articolo 3

Numero di identificazione dell'unità da diporto

1.Il numero di identificazione dell'unità da diporto (WIN, watercraft identification number) consiste dei seguenti elementi nel seguente ordine:

a)Codice del paese del fabbricante che indica dove è stabilito il fabbricante;

b)Codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale di uno Stato membro; la stessa combinazione di caratteri generata da un'autorità nazionale o da un organismo nazionale di uno Stato membro per formare un codice unico per un fabbricante può tuttavia essere generata anche da un'autorità nazionale o da un organismo nazionale di un altro Stato membro, in quanto l'elemento distintivo è il codice del paese del fabbricante;

c)Numero di serie unico assegnato dal fabbricante allo scopo di identificare l'unità da diporto e utilizzato una sola volta da tale fabbricante; la stessa combinazione di caratteri può tuttavia essere utilizzata anche da un altro fabbricante, in quanto l'elemento distintivo è la combinazione del codice unico del fabbricante e del codice del paese del fabbricante;

d)Mese e anno di produzione;

e)Anno del modello, che corrisponde all'anno in cui la specifica unità da diporto è destinata ad essere immessa sul mercato.

2.La composizione del WIN è conforme all'allegato I, punto 2.1, secondo comma, della direttiva 2013/53/UE.

CAPO 3

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL CODICE UNICO DEL FABBRICANTE

Articolo 4

Assegnazione del codice unico del fabbricante

1.Il codice unico del fabbricante è assegnato dall'autorità nazionale o dall'organismo nazionale dello Stato membro previa richiesta del fabbricante o di un suo rappresentante autorizzato conformemente all'articolo 6 o all'articolo 7.

2.Il codice unico del fabbricante è generato e assegnato una sola volta dall'autorità nazionale o dall'organismo nazionale di uno Stato membro. Ogni fabbricante dispone di un solo codice unico da usare sul mercato dell'Unione.

Articolo 5

Autorità nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante

1.Ogni Stato membro designa l'autorità nazionale o l'organismo nazionale responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante.

2.Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'autorità nazionale o l'organismo nazionale autorizzati all'assegnazione del codice unico del fabbricante.

Articolo 6

Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in uno Stato membro dell'Unione

1.Prima dell'immissione di un'unità da diporto sul mercato dell'Unione il fabbricante presenta una domanda di assegnazione del codice unico del fabbricante all'autorità nazionale o all'organismo nazionale dello Stato membro in cui è stabilito; tale domanda è redatta in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito.

2.La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata della copia di un documento che dimostra che il fabbricante è stabilito nello Stato membro, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito.

3.Dopo aver verificato la domanda, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale assegna il codice unico del fabbricante conformemente all'articolo 4.

4.Ogni Stato membro provvede affinché il codice unico del fabbricante sia iscritto nel proprio registro nazionale. Tali informazioni sono rese disponibili a tutti gli Stati membri nel registro degli Stati membri.

Articolo 7

Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in un paese terzo

1.Prima dell'immissione di un'unità da diporto sul mercato dell'Unione il fabbricante stabilito in un paese terzo, o il suo rappresentante autorizzato, presenta una domanda di assegnazione del codice unico del fabbricante all'autorità nazionale o all'organismo nazionale dello Stato membro sul cui territorio il fabbricante intende immettere l'unità da diporto sul mercato; tale domanda è redatta in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito. La domanda è presentata in un solo Stato membro.

2.La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata della copia di un documento che dimostra che il fabbricante è stabilito nel paese in questione, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito.

3.Al ricevimento della domanda di un fabbricante, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale dello Stato membro verifica sul registro dei paesi terzi la disponibilità della combinazione di codici al fine di accertare che sia la prima volta che il fabbricante presenta la domanda a un qualsiasi Stato membro.

4.Dopo la verifica di cui al paragrafo 3, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale dello Stato membro iscrivono il nome e l'indirizzo del fabbricante nel registro dei paesi terzi al fine di indicare che tale Stato membro sta iniziando il procedimento di assegnazione del codice unico del fabbricante.

5.L'autorità nazionale o l'organismo nazionale che ha verificato la domanda assegna al fabbricante il codice unico del fabbricante conformemente all'articolo 4. A un fabbricante stabilito in un paese terzo può essere assegnato un solo codice unico del fabbricante dall'autorità nazionale di un solo Stato membro.

6.Al momento di assegnare il codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in un paese terzo, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale lo iscrive nel registro dei paesi terzi.

Articolo 8

Procedura in caso di valutazione post-costruzione

1.In caso di valutazione post-costruzione, di cui agli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE, se l'organismo notificato deve apporre sotto la propria responsabilità il numero di identificazione dell'unità da diporto, il codice unico del fabbricante è indicato dal codice di identificazione della valutazione post-costruzione ed è assegnato dall'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato.

2.Al momento di assegnare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione, gli organismi notificati lo iscrivono nel registro degli organismi notificati.

Articolo 9

Tasse

Gli Stati membri possono stabilire norme in materia di tasse da applicare all'assegnazione del codice unico del fabbricante.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Gennaio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0001

 

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