Decisione (PESC) 2016/2360 del Consiglio del 28 Novembre 2016 relativa alla firma e alla conclusione dell’Accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 42 TUE, l'Unione può svolgere operazioni militari al suo esterno. Potrebbero altresì essere svolte esercitazioni militari al di fuori dell'Unione per preparare dette operazioni.

(2)Tali operazioni possono richiedere un sostegno logistico, nonché forniture e servizi a beneficio dei comandi e contingenti nazionali dell'operazione dispiegati che gli Stati membri non sono sempre in grado di fornire.

(3)Vi è inoltre la possibilità che sia chiesto ai comandi o contingenti nazionali dell'operazione dispiegati di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno logistico, nonché forniture e servizi e che questi siano pronti a fornirli.

(4)Conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, TUE le spese operative cui danno luogo le operazioni militari sono a carico degli Stati membri. Tenuto conto di tale disposizione, l'Unione non è autorizzata ad assumere impegni che possono comportare conseguenze finanziarie per gli Stati membri.

(5)Il meccanismo Athena istituito dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (1) è autorizzato a operare per conto degli Stati membri nel finanziamento delle operazioni militari dell'Unione.

(6)A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 17 novembre 2015, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato l'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America («accordo»).

(7)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)È opportuno approvare l'accordo,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America nell'ambito delle operazioni e delle esercitazioni militari PSDC è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 Novembre 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ŽIGA

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483446999819&uri=CELEX:32016D2360

 

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