Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione del 21 Ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 19 giugno 2013 la Commissione ha inviato al Lussemburgo una richiesta di informazioni con domande precise sulla prassi in uso nel paese in materia di ruling fiscale (3).

(2)Con lettera del 17 luglio 2013 le autorità lussemburghesi hanno risposto in termini generali e fornito solo parte delle informazioni richieste. In particolare, la risposta delle suddette autorità conteneva una descrizione dei principi giuridici e delle norme nazionali che vincolano l'amministrazione fiscale lussemburghese (Administration des contributions directes) nell'adozione di una decisione anticipata in materia fiscale (di seguito «ruling fiscale» o «ruling» (4)), illustrava la procedura per ottenere tale decisione, presentava le informazioni da presentare a cura del contribuente e indicava se i ruling adottati dall'amministrazione fiscale erano pubblicati o meno. Il Lussemburgo non ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire l'elenco dei ruling adottati dall'amministrazione fiscale lussemburghese nel 2010, 2011 e 2012 insieme ad altre informazioni utili, come il nome delle società e la loro attività, la data e la durata dei ruling e il tipo di operazioni coperte da questi ruling.

(3)Con lettera del 30 agosto 2013 la Commissione ha sollecitato il Lussemburgo a fornire l'elenco dei ruling fiscali adottati nel 2010, 2011 e 2012 (5).

(4)Con lettere del 20 e 23 settembre 2013 le autorità lussemburghesi hanno manifestato il loro disappunto per il fatto che alcune informazioni relative alla richiesta di informazioni della Commissione erano apparse sulla stampa e hanno contestato la base giuridica della richiesta di informazioni della Commissione.

(5)Con lettera del 2 ottobre 2013 la Commissione ha risposto alle autorità lussemburghesi indicando la base giuridica che le consente di avviare d'ufficio l'indagine sulla prassi del Lussemburgo in materia di ruling fiscale e concedendo una proroga per la presentazione dell'elenco dei ruling fiscali richiesto.

(6)L'11 ottobre 2013 si è tenuta una riunione tra la Commissione e le autorità lussemburghesi. Il successivo 14 ottobre le autorità lussemburghesi hanno comunicato per lettera di dubitare che la base giuridica invocata dalla Commissione potesse giustificare il carattere generale ed esteso della richiesta di informazioni. La Commissione ha risposto con lettera del 15 ottobre 2013.

(7)È seguito un ulteriore scambio di corrispondenza tra le autorità lussemburghesi (lettere dell'11 novembre e del 2 dicembre 2013) e la Commissione (lettere del 14 novembre e del 12 dicembre 2013), in cui le autorità lussemburghesi hanno spiegato di non poter rispondere alla richiesta di informazioni a causa della formazione di un nuovo governo. La Commissione ha concesso un'ulteriore proroga fino al 15 gennaio 2014, precisando in entrambe le lettere che avrebbe potuto essere costretta a ingiungere al Lussemburgo di fornire informazioni nel caso in cui la sua richiesta di informazioni fosse rimasta disattesa.

(8)Con lettera del 15 gennaio 2014 le autorità lussemburghesi hanno trasmesso 22 ruling fiscali relativi al periodo 2010-2013 da cui erano stati eliminati i nomi dei contribuenti. Secondo le autorità lussemburghesi, questi 22 ruling — di cui uno relativo a un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento («APP») con una società denominata «FFT» (di seguito l'«APP di FFT» o il «ruling fiscale contestato») — erano rappresentativi della prassi in uso in Lussemburgo in materia di ruling fiscale.

(9)L'APP di FFT conteneva i seguenti documenti (6):

(a)Una lettera [del consulente fiscale] (*1) per conto della cliente FFT, datata 14 marzo 2012, contenente una richiesta di approvazione da parte dell'amministrazione fiscale lussemburghese di un accordo sui prezzi di trasferimento;

(b)Una relazione sui prezzi di trasferimento, contenente un'analisi dei prezzi di trasferimento, elaborata dal consulente fiscale a sostegno della richiesta di APP di FFT (di seguito la «relazione sui prezzi di trasferimento»);

(c)Una lettera dell'amministrazione fiscale lussemburghese del 3 settembre 2012 con cui quest'ultima accettava l'accordo sui prezzi di trasferimento proposto dal consulente fiscale.

(10)Con lettera del 7 marzo 2014 la Commissione ha chiesto alle autorità lussemburghesi di confermare che «Fiat Finance and Trade Ltd» fosse il contribuente denominato «FFT» nell'APP di FFT e ha indicato di non poter escludere, in base alle informazioni presentate, che l'APP di FFT costituisse un aiuto di Stato a favore di FFT incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha chiesto al Lussemburgo di fornire ulteriori informazioni utili ai fini della valutazione dell'APP di FFT, ma le autorità lussemburghesi non hanno risposto e la Commissione ha inviato un sollecito il 7 aprile 2014 (7).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483446999819&uri=CELEX:32016D2326

 

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