Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione del 15 Dicembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1,

sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori di roaming non dovrebbero addebitare alcun sovrapprezzo in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale ai clienti in roaming in un altro Stato membro, per le chiamate in roaming regolamentate effettuate o ricevute, gli SMS in roaming regolamentati inviati o i servizi dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, soggetti a una politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.

(2)Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che in circostanze specifiche ed eccezionali un fornitore di roaming possa chiedere alla propria autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo ai clienti in roaming. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che, in assenza di sovrapprezzi del roaming al dettaglio, il fornitore non è in grado di recuperare i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il che compromette la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

(3)Al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutta l'Unione di qualsiasi politica che mira a prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming («politica di utilizzo corretto») e delle autorizzazioni ad applicare un sovrapprezzo, è necessario stabilire norme dettagliate sull'applicazione di tale politica di utilizzo corretto, sulla metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e sulla domanda che il fornitore di roaming deve presentare ai fini di tale valutazione.

(4)In base al regolamento (UE) n. 531/2012, l'obiettivo di una politica di utilizzo corretto è prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo da parte dei clienti in roaming dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale in vigore, come l'utilizzo di tali servizi per scopi diversi dai viaggi occasionali, ad esempio l'utilizzo in modo permanente. Le misure di attuazione dovrebbero garantire che la possibilità di applicare una politica di utilizzo corretto in roaming per conseguire questo obiettivo non sia sfruttata per altri scopi dai fornitori di roaming, a scapito dei clienti in roaming che compiono viaggi occasionali.

(5)Con l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'Unione, si applicano le stesse condizioni tariffarie per l'uso dei servizi mobili in roaming in altri paesi dell'Unione e a livello nazionale (ossia nel paese in cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di telefonia mobile). Il regolamento (UE) n. 531/2012 mira a eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming quando si viaggia occasionalmente all'interno dell'Unione, mediante la realizzazione di un «roaming a tariffa nazionale». Tuttavia, le sue disposizioni non intendono consentire un roaming permanente in tutta l'Unione, vale a dire la situazione in cui un cliente in uno Stato membro in cui i prezzi nazionali dei servizi mobili sono più elevati acquista servizi da operatori stabiliti in Stati membri in cui i prezzi nazionali dei servizi mobili sono inferiori e ove il cliente non risiede abitualmente o non ha altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, al fine di utilizzare in via permanente il roaming nel primo Stato membro.

(6)L'utilizzo su base permanente di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale applicabile per scopi diversi dai viaggi occasionali potrebbe falsare la concorrenza, esercitare pressione al rialzo sui prezzi praticati a livello nazionale e mettere a rischio gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Per quanto riguarda i mercati visitati, gli operatori delle reti ospitanti si troverebbero a competere direttamente con i fornitori di servizi nazionali di altri Stati membri in cui i prezzi, i costi, le condizioni regolamentari e della concorrenza possono essere molto diversi e in base a condizioni di roaming all'ingrosso fissate in modo da essere quasi pari ai costi al solo scopo di facilitare il roaming occasionale. Per l'operatore del paese di origine l'utilizzo permanente delle tariffe nazionali in roaming può comportare il rifiuto o la limitazione dei servizi di roaming all'ingrosso da parte degli operatori delle reti ospitanti, o la fornitura da parte dell'operatore del paese di origine di volumi nazionali limitati o l'applicazione di prezzi nazionali più elevati, con conseguenti ripercussioni sulla capacità dell'operatore del paese di origine di servire i suoi normali clienti nazionali sia nel paese di origine che all'estero.

(7)È necessario stabilire norme di attuazione basate su principi chiari e generalmente applicabili in grado di tener conto dei numerosi e diversi schemi di spostamento occasionale dei clienti in roaming, al fine di garantire che la politica di utilizzo corretto non costituisca un ostacolo alla piena realizzazione del «roaming a tariffa nazionale» da parte di detti clienti. Ai fini di una politica di utilizzo corretto che deve essere applicata da un fornitore di roaming, di norma si dovrebbe considerare che il cliente effettua viaggi occasionali in altri paesi dell'Unione quando il cliente è abitualmente residente nello Stato membro del fornitore di roaming o ha legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio e utilizza servizi di roaming al dettaglio regolamentati in qualsiasi altro Stato membro.

(8)Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce che qualsiasi politica di utilizzo corretto deve consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che siano coerenti con i rispettivi piani tariffari nazionali.

(9)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per i fornitori di roaming di offrire, e per i clienti in roaming di scegliere deliberatamente, una tariffa di roaming alternativa, in conformità all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, che potrebbe includere condizioni contrattuali di utilizzo non rientranti in una politica di utilizzo corretto in conformità al presente regolamento.

(10)Al fine di garantire che i servizi di roaming al dettaglio non siano soggetti a un utilizzo abusivo o anomalo indipendente dai viaggi occasionali al di fuori dello Stato membro in cui il cliente risiede o con il quale ha legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, i fornitori di roaming possono avere la necessità di determinare il luogo abituale di residenza dei loro clienti in roaming o l'esistenza di tali legami stabili. Tenendo conto dei mezzi di prova che sono di uso comune nei rispettivi Stati membri e del livello percepito di rischio di utilizzo abusivo o anomalo, il fornitore di roaming dovrebbe essere in grado di specificare la prova ragionevole del luogo di residenza da fornire, sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la proporzionalità dell'onere documentale complessivo e la sua adeguatezza nel contesto nazionale. Tale prova, per quanto riguarda i singoli utenti, potrebbe includere una dichiarazione del cliente, la presentazione di un documento valido attestante lo Stato membro di residenza del cliente, l'indicazione dell'indirizzo postale o dell'indirizzo di fatturazione del cliente per altri servizi prestati nello Stato membro del fornitore di roaming, una dichiarazione da parte di un istituto di istruzione di terzo livello dell'iscrizione a corsi a tempo pieno, una prova dell'iscrizione nelle liste elettorali locali o del pagamento delle imposte locali/per-capita. Nel caso dei clienti aziendali la prova potrebbe consistere nella documentazione relativa al luogo di costituzione o di stabilimento della persona giuridica, al luogo di svolgimento effettivo della sua attività economica principale o al luogo principale in cui i dipendenti identificati come utilizzatori di una determinata carta SIM svolgono le proprie mansioni. I legami stabili con uno Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio possono derivare da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo e dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, o da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2286

 

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