Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1)Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in caso di inadempimento di una controparte. In conseguenza del periodico riesame del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diverse modifiche in relazione ai titoli garantiti da attività al fine di garantire una protezione adeguata.
(2)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/31 della Banca centrale europea (1).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016O0033