Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2244 della Commissione del 13 Dicembre 2016 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1979/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dalla Cina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1979/2006 (2) stabilisce l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari per le conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 («conserve di funghi») importati da paesi terzi.

(2)L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/243 del Consiglio (3) stabilisce un aumento di 650 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario dell'Unione applicato alle conserve di funghi originarie della Cina.

(3)L'aumento del contingente tariffario dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1979/2006.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1979/2006.

(5)L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese è stato approvato dal Consiglio il 18 ottobre 2016 (4). Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006 gli importatori devono presentare le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1979/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Dicembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2244

 

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