Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2243 della Commissione del 13 Dicembre 2016 recante modifica del Regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto riguarda il contingente tariffario d'importazione per l'aglio originario della Cina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) stabilisce l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio del codice NC 0703 20 00 e per alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/243 del Consiglio (3) stabilisce un aumento di 2 150 tonnellate del contingente tariffario dell'Unione applicato all'aglio originario della Cina.

(3)L'aumento del contingente tariffario dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 341/2007. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 341/2007.

(4)Poiché l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese è stato approvato dal Consiglio il 18 ottobre 2016 (4), gli importatori potrebbero avere accesso ai quantitativi supplementari a decorrere dal quarto sottoperiodo del periodo contingentale d'importazione 2016/2017. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 stabilisce che gli importatori devono presentare le loro domande di titoli di importazione per il quarto sottoperiodo durante i primi sette giorni del mese di gennaio. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2017.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007

L'allegato I del regolamento (CE) n. 341/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Dicembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2243

 

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