Regolamento (UE) 2016/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Novembre 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che la Commissione esamini l'aumento dei pagamenti intermedi dei fondi strutturali e di investimento europei di un importo corrispondente a 10 punti percentuali rispetto al tasso effettivo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario o misura per gli Stati membri che erano oggetto di un programma di adeguamento dopo il 21 dicembre 2013 e hanno chiesto di beneficiare di tale aumento fino al 30 giugno 2016 e che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Il 27 giugno 2016 la Commissione ha presentato tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(2)Cinque Stati membri sono stati ammessi a beneficiare di un aumento dei pagamenti a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013, precisamente Romania, Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia. Romania, Irlanda, Portogallo e Cipro hanno completato i rispettivi programmi di aggiustamento economico, mentre la Grecia è ancora oggetto del programma e beneficerà del relativo sostegno finanziario fino al terzo trimestre del 2018. Dato che la Grecia si trova ancora in gravi difficoltà relativamente alla sua stabilità finanziaria, il periodo di applicazione di un aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio dovrebbe essere prorogato.

(3)La possibilità di aumentare i pagamenti dovrebbe tuttavia concludersi il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui un determinato Stato membro cessa di ricevere il sostegno finanziario nell'ambito di un programma di aggiustamento.

(4)L'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 impone alla Commissione di procedere a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento massimo dell'85 % a livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) a Cipro dopo il 30 giugno 2017 e di formulare, se del caso, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

(5)Cipro ha completato il programma di aggiustamento a marzo 2016. Tuttavia, la sua situazione economica è ancora fragile, come comprovano il suo basso tasso di crescita, la riduzione degli investimenti, l'elevato tasso di disoccupazione e le tensioni del settore finanziario. Per attenuare la pressione sul bilancio nazionale e accelerare gli investimenti più urgenti, è opportuno prorogare il tasso di cofinanziamento dell'85 % per tutti i programmi operativi sostenuti dal FESR e dall'FSE a Cipro fino alla chiusura del programma operativo.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Hanno adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)L’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1.Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a)Se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;

b)Se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c)Se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2.Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a)Alla spesa pubblica; o

b)All'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma,

se questo è inferiore.»;

2)All'articolo 120, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il periodo dal 1o gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 Novembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KORČOK

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2135

 

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