Regolamento interno del 21 Ottobre 2016 del Comitato Consultivo per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale.

IL COMITATO CONSULTIVO PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL’ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 75 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto il modello di regolamento interno dei gruppi di esperti di cui all’allegato 3 della decisione C(2016) 3301 della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione,

al fine di portare a termine i compiti attribuitigli dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) e dall’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

Ha adottato a maggioranza assoluta dei membri il seguente Regolamento interno:

Articolo 1

Frequenza delle riunioni, convocazione e progetto di ordine del giorno

1.Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta all’anno.

2.Il presidente informa ciascun membro e membro supplente della data stabilita per la riunione almeno quattro settimane prima della data della riunione stessa. Simultaneamente invia loro il progetto di ordine del giorno, che comprende i punti da esaminare. Al tempo stesso, per quanto possibile, mette a loro disposizione eventuali documenti preparatori.

3.In caso di urgenza il presidente può ridurre il periodo di quattro settimane di cui al paragrafo 2, ma il preavviso non è in nessun caso inferiore alle due settimane.

4.Nel caso in cui almeno un terzo dei membri del comitato consultivo presenti per iscritto una domanda di convocazione del comitato accompagnata da proposte concrete concernenti l’ordine del giorno, il presidente accoglie la richiesta entro tre settimane conformemente al paragrafo 2.

5.Il progetto di ordine del giorno comprende questioni che rientrano nelle competenze del comitato consultivo

a)Proposte dal presidente, o

b)Per le quali pervengano per iscritto al presidente, non meno di dieci giorni prima della data della riunione, una richiesta di iscrizione nel progetto di ordine del giorno e la relativa documentazione, presentate da uno o più membri. In tal caso il presidente è tenuto a notificare immediatamente la richiesta agli altri membri e ai membri supplenti del comitato consultivo.

Articolo 2

Sede delle riunioni

Il comitato consultivo e i gruppi di lavoro istituiti conformemente all’articolo 9 si riuniscono di norma presso la sede della Commissione europea.

Articolo 3

Ordine del giorno

1.In apertura di riunione il comitato consultivo approva l’ordine del giorno, che comprende i punti previsti dal progetto di ordine del giorno di cui all’articolo 1, paragrafo 5, e ogni altra questione che rientri nelle sue competenze, proposta dal presidente.

2.Nel corso della riunione ciascun membro può proporre l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno della riunione successiva. All’inizio della riunione successiva il comitato consultivo decide se iscrivere o meno all’ordine del giorno il punto così presentato.

Articolo 4

Partecipazione alle riunioni

Oltre al presidente e ai membri nominati conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono autorizzati a partecipare alle riunioni del Comitato Consultivo:

a)I membri supplenti nominati conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004; essi partecipano ai lavori di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 12 solamente laddove sostituiscano validamente un membro del comitato consultivo;

b)I membri dei servizi della Commissione europea designati dal presidente;

c)Altri esperti nel settore del coordinamento della sicurezza sociale invitati dal presidente a fornire pareri al comitato consultivo, compresi i coordinatori delle organizzazioni europee delle parti sociali.

Articolo 5

Procedure

1.Si ha un quorum quando è presente la maggioranza dei membri o dei membri supplenti che li rappresentano validamente, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 7.

2.Le riunioni del comitato consultivo non sono pubbliche. D’intesa con la direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, il comitato consultivo può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016Q1210(01)

 

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