Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione del 9 Dicembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.

(2)Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.

(4)L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 dicembre 2016 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 (3), (UE) n. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5), (UE) 2015/2326 (6) e (UE) 2016/892 (7) della Commissione.

(5)Dato che la procedura di autorizzazione delle CCP esistenti stabilite nell'Unione è stata completata, non sono necessarie ulteriori proroghe del periodo transitorio per tali CCP.

(6)Per quanto riguarda le CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 21 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Di queste, tre CCP degli Stati Uniti d'America sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892. Altre CCP degli Stati Uniti d'America possono essere inoltre riconosciute sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione (8). Le altre CCP di paesi terzi sono tuttavia ancora in attesa di riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 dicembre 2016. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre controparti centrali di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i loro fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

(7)La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/892. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

(8)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/892, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 Dicembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2227

 

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