Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione del 30 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.

(2)Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.

(3)Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.

(4)I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE hanno suggerito che l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri potrebbe essere raggiunta mediante l'adozione di una raccomandazione della Commissione.

(5)Gli orientamenti definiti nella presente raccomandazione sono il risultato di trattative con gli Stati membri per quanto riguarda l'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento per i destinatari che sono stati certificati conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE («LGT-DC»).

(6)La presente raccomandazione è considerata come base per le LGT-DC degli Stati membri. I prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro della loro LGT-DC. Ciò significa che la LGT-DC pubblicata da uno Stato membro può anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

(7)Gli Stati membri ricordano di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H2124

 

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