Decisione (UE) 2016/2118 del Consiglio del 28 Ottobre 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni UE -Canada del 1996.

(2)Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo a Ottawa l'8 settembre 2014.

(3)L'articolo 30 dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

(4)È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione. È opportuno che l'accordo sia applicato in parte a titolo provvisorio, a norma dell'articolo 30 dell'accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(5)La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, con riserva della conclusione dello stesso.

2.Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1.A norma dell'articolo 30 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e il Canada in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

a)Titolo I:”Articolo 1”;

b)Titolo II:”Articolo 2”;

c)Titolo III:”Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 7, lettera b)”;

d)Titolo IV:”

-Articolo 9, articolo 10, paragrafi 2 e 3, articolo 12, paragrafi 4, 5 e 10, e articoli 14, 15, 16 e 17;

-L'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8 e 9, e l'articolo 13, nella misura in cui tali disposizioni sono limitate alle questioni per le quali l'Unione ha già esercitato le sue competenze a livello interno;

e)Titolo V:”Articolo 23, paragrafo 2”;

f)Titolo VI:”Articoli 26, 27 e 28”;

g)Titolo VII:”Articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nella misura in cui tali disposizioni sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo”.

2.La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 Ottobre 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

M. LAJČÁK

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2118

 

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