Decisione (Euratom) 2016/2116 del Consiglio del 12 Febbraio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Forum Internazionale «Generazione IV» (GIF) costituisce un quadro per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo avviato nel 2001 su iniziativa degli Stati Uniti d'America. L'obiettivo del GIF è di unire gli sforzi dei partecipanti al fine di sviluppare nuove opzioni tecnologiche per sistemi nucleari che garantiscano un approvvigionamento energetico affidabile e, al contempo, apportino soluzioni soddisfacenti in materia di sicurezza nucleare, di riduzione al minimo dei rifiuti, di non proliferazione, tenendo altresì adeguatamente conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica.

(2)Il 30 luglio 2003, sulla base di una decisione della Commissione del 4 novembre 2002, la Comunità ha aderito al GIF firmando la Carta («Carta»), che i firmatari iniziali avevano firmato nel 2001. Con una decisione della Commissione del 29 giugno 2011, l'adesione iniziale della Comunità alla Carta, della durata di 10 anni, è stata prorogata per un periodo di tempo indeterminato, fatto salvo il recesso tramite consenso unanime degli Stati membri dell'Unione. Ciascun membro del GIF, compresa la Comunità, può recedere dall'accordo con un preavviso scritto di 90 giorni. Non prevedendo scambi finanziari né stanziamenti di bilancio speciali tra le parti, la Carta rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, terzo comma, del trattato Euratom.

(3)Per dare attuazione alla Carta, i firmatari hanno concluso l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV («accordo quadro»), che stabilisce le condizioni per la cooperazione e le disposizioni per i sistemi e i progetti.

(4)Sulla base della decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa all'approvazione dell'adesione della Comunità europea dell'energia atomica all'accordo quadro e di una decisione della Commissione del 12 gennaio 2006, adottata conformemente all'articolo 101, secondo comma, del trattato, la Comunità ha aderito all'accordo quadro il 24 gennaio 2006, data in cui il commissario debitamente autorizzato ha firmato lo strumento di adesione, che è stato poi depositato presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici a Parigi il 10 febbraio 2006. Il Centro comune di ricerca è stato designato agente esecutivo della Comunità in conformità dell'articolo III, paragrafo 2, dell'accordo quadro.

(5)L'accordo quadro è entrato in vigore il 28 febbraio 2005 per un periodo di 10 anni ed è stato prorogato il 26 febbraio 2015, dopo che quattro parti hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dall'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV («accordo di proroga»), in conformità della procedura specifica di proroga prevista dall'accordo quadro. La Comunità e gli altri firmatari che non hanno potuto completare in tempo le procedure interne di approvazione possono rinnovare successivamente la loro partecipazione mediante firma in conformità dell'articolo II, paragrafo 3, dell'accordo di proroga.

(6)Il rinnovo della partecipazione della Comunità all'accordo quadro è indipendente da qualsiasi decisione riguardante la portata della partecipazione della Comunità ai diversi sistemi del GIF e nei corrispondenti accordi relativi ai progetti. La Comunità stabilirà individualemente la natura del suo contributo (intellettuale e finanziario) alle attività del GIF.

(7)È pertanto opportuno approvare il rinnovo da parte della Commissione, a nome della Comunità, dell'accordo quadro mediante la firma dell'accordo di proroga in conformità della specifica procedura di proroga,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo che proroga l'accordo quadro per la collaborazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo dei sistemi di energia nucleare di generazione IV.

Il testo dell'accordo di proroga è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 Febbraio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2116

 

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