Decisione (UE) 2016/1858 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 Ottobre 2016 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia).

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a offrire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale, oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto dall'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)Il 31 marzo 2016 la Svezia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la società Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) in Svezia. Essa è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 957 918 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Svezia.

(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dalla data della sua adozione,

Hanno adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 957 918 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

Fatto a Bruxelles, l'11 Ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KORČOK

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1480595896999&uri=CELEX:32016D1858

 

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