La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (1), in particolare il punto 8.5 dell'allegato IIB,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IIB del regolamento (UE) 2016/72 specifica nella tabella I il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo, possono trovarsi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.
(2)Conformemente all'allegato IIB, punto 8.5, del regolamento (UE) 2016/72, la Commissione, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo fra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016 e alle condizioni di cui al punto 8.5 dell'allegato IIB del regolamento (UE) 2016/72, può assegnare un numero di giorni aggiuntivi in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona avendo a bordo attrezzi regolamentati.
(3)Il 27 maggio 2016, conformemente all'allegato IIB, punto 8.4 del regolamento (UE) 2016/72, la Spagna ha presentato, insieme alla documentazione giustificativa, una domanda di giorni aggiuntivi in mare sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca. Il 6 giugno 2016, la Spagna ha confermato che 14 navi hanno cessato le attività di pesca tra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016.
(4)Sulla base dei dati presentati alla Commissione e tenuto conto del metodo di calcolo di cui all'allegato IIB, punto 8.2, del regolamento (UE) 2016/72, è opportuno assegnare alla Spagna nove giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 del suddetto allegato per il periodo dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in mare in cui la Spagna può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, avendo a bordo o utilizzando attrezzi regolamentati e senza essere soggetta a condizioni speciali, quale precisato nell'allegato IIB, tabella I, del regolamento (UE) 2016/72, è portato a 126 giorni all'anno.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 Novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2075