Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2073 della Commissione del 23 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali è stato applicato tale adattamento.

(2)A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (4) nell'esercizio precedente.

(3)Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi entro la fine dell'esercizio.

(4)A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1146 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2015 per costituire la riserva di crisi di 441,6 milioni di EUR. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

(5)Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2016 ammonta a 435 milioni di EUR.

(6)Di conseguenza, gli stanziamenti inutilizzati corrispondenti all'importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio finanziario 2016, pari a 435 milioni di EUR, che restano entro i limiti del 2 % degli stanziamenti iniziali, possono essere riportati all'esercizio 2017 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(7)Al fine di garantire che il rimborso di tali stanziamenti ai beneficiari finali rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(8)Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2016. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2016, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

(9)A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

(10)Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2016, per il periodo dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2016, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2016, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2017 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 Novembre 2016

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale

Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2073

 

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