La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio.
(2)A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 il benzoato di sodio è stato iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.
(3)A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del benzoato di sodio e a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Le domande riguardano le autorizzazioni del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
(5)Nel suo parere del 13 giugno 2012 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il benzoato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; è stato tuttavia considerato un potenziale sensibilizzante e non può essere escluso un rischio da inalazione. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la produzione di insilati riducendo il pH e aumentando la conservazione della sostanza secca in materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.
(6)Nel suo parere del 18 giugno 2013 (3) l'Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il sorbato di potassio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; è stato tuttavia considerato irritante per la pelle e per gli occhi e potenzialmente irritante per le vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la stabilità aerobica dell'insilato in materiali facili e moderatamente difficili da insilare.
(7)Nel suo parere dell'11 settembre 2014 (4) l'Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'acido formico non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; è stato tuttavia considerato corrosivo per la pelle e per gli occhi e per le vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare il processo di insilaggio e la qualità dell'insilato in termini di stabilità aerobica in materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.
(8)Nel suo parere dell'11 marzo 2015 (5) l'Autorità ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il formiato di sodio non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente; nella forma liquida è stato tuttavia considerato corrosivo per la pelle e per gli occhi e per le vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la conservazione delle sostanze nutritive riducendo la perdita di sostanza secca in materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.
(9)Per quanto riguarda il benzoato di sodio, il sorbato di potassio, l'acido formico e il formiato di sodio, l'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(10)Le valutazioni del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio dimostrano che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(11)Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del benzoato di sodio, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Autorizzazione
Gli additivi specificati nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
Il benzoato di sodio di cui all'allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 9 dicembre 2016 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2023