La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce un quadro armonizzato per il trattamento delle imprese di paesi terzi che accedono all'Unione per prestare servizi e attività d'investimento a controparti qualificate e a clienti professionali.
(2)È opportuno stabilire le informazioni che le imprese di paesi terzi che presentano domanda per la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività nell'Unione devono fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il formato in cui devono essere fornite le informazioni destinate ai clienti di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di stabilire requisiti uniformi per le imprese di paesi terzi che intendono beneficiare della possibilità di prestare servizi nell'Unione.
(3)Per consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le imprese di paesi terzi, all'Autorità dovrebbero essere forniti i recapiti, i codici di identificazione nazionali e internazionali e la prova dell'autorizzazione a prestare servizi nel paese in cui l'impresa è stabilita.
(4)Si dovrebbe prestare attenzione alla lingua e allo schema utilizzati dalle imprese di paesi terzi per fornire informazioni ai clienti, al fine di garantire che le informazioni siano comprensibili e chiare.
(5)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2022