Regolamento Delegato (UE) 2016/2022 della Commissione del 14 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce un quadro armonizzato per il trattamento delle imprese di paesi terzi che accedono all'Unione per prestare servizi e attività d'investimento a controparti qualificate e a clienti professionali.

(2)È opportuno stabilire le informazioni che le imprese di paesi terzi che presentano domanda per la prestazione di servizi di investimento o l'esercizio di attività nell'Unione devono fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il formato in cui devono essere fornite le informazioni destinate ai clienti di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 al fine di stabilire requisiti uniformi per le imprese di paesi terzi che intendono beneficiare della possibilità di prestare servizi nell'Unione.

(3)Per consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le imprese di paesi terzi, all'Autorità dovrebbero essere forniti i recapiti, i codici di identificazione nazionali e internazionali e la prova dell'autorizzazione a prestare servizi nel paese in cui l'impresa è stabilita.

(4)Si dovrebbe prestare attenzione alla lingua e allo schema utilizzati dalle imprese di paesi terzi per fornire informazioni ai clienti, al fine di garantire che le informazioni siano comprensibili e chiare.

(5)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2022

 

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