La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'accesso non discriminatorio alla compensazione e alla negoziazione tra controparti centrali (CCP) e sedi di negoziazione, tra cui l'accesso alle licenze e alle informazioni sui valori di riferimento utilizzati per calcolare il valore di alcuni strumenti finanziari a fini di compensazione e negoziazione. Data la varietà dei valori di riferimento, le informazioni di cui le CCP e le sedi di negoziazione hanno bisogno per la compensazione o la negoziazione possono variare in funzione di una serie di fattori, tra cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o compensazione e il tipo di valore di riferimento a cui lo strumento finanziario si riferisce. Pertanto, le CCP e le sedi di negoziazione dovrebbero poter avere accesso a tutte le informazioni, purché necessarie per la compensazione o la negoziazione.
(2)La diversità dei valori di riferimento e i diversi usi individuati rendono inadeguato un approccio unico e improprio un elevato grado di armonizzazione del contenuto degli accordi di licenza. Limitare le condizioni per la concessione dell'accesso alla fissazione di termini predeterminati ed esaustivi potrebbe pertanto avere effetti negativi per tutte le parti.
(3)Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbe poter fissare condizioni diverse di accesso al valore per le diverse categorie di CCP e di sedi di negoziazione solo se ciò è oggettivamente giustificato, ad esempio in materia di quantità, portata o settore d'uso richiesti, e applicato in maniera proporzionata. Le diverse categorie e i criteri di definizione delle varie categorie di CCP e sedi di negoziazione dovrebbero essere pubblicamente disponibili.
(4)Le modalità per valutare se un valore di riferimento è da considerare o no nuovo varieranno caso per caso. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbe pertanto dimostrare in cosa il valore di riferimento è nuovo, quando questo fatto viene invocato per rifiutare l'accesso immediato. La valutazione dei valori di riferimento dichiarati nuovi dovrebbe tener conto di una combinazione di vari fattori e della loro opportuna ponderazione e non fare affidamento su un unico elemento nel valutare se il valore di riferimento soddisfa i criteri di cui al regolamento (UE) n. 600/2014.
(5)Sebbene due valori di riferimento potrebbero essere strettamente correlati, soprattutto nel breve termine, la composizione o la metodologia potrebbero essere sostanzialmente diverse. Pertanto, per valutare se un valore di riferimento è nuovo dovrebbero essere prese in considerazione la correlazione e le similarità della composizione a lungo termine e la metodologia di ognuno dei valori di riferimento. Considerata l'eterogeneità dei valori di riferimento, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento, i soggetti che detengono i diritti di proprietà sul valore di riferimento dovrebbero anche tener conto di ulteriori fattori, considerando i criteri in uso che sono specifici al tipo di valore di riferimento in questione. Per i valori di riferimento delle merci dovrebbero essere valutati altri fattori, che tengano tra l'altro conto se i valori di riferimento in questione sono basati su merci sottostanti e luoghi di consegna diversi.
(6)A volte, ad esempio per i credit default swap, vengono pubblicate a scadenze regolari nuove serie di valori di riferimento. In tali casi l'ultimo valore di riferimento pubblicato è una continuazione della serie precedente e non dovrebbe pertanto essere considerato nuovo.
(7)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2021