Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1997 della Commissione del 15 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67 e l'articolo 75, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) fissa il numero massimo di modifiche ai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Dall'esperienza si evince che il numero massimo di modifiche ai programmi debba essere aumentato per consentire agli Stati membri di presentare un numero limitato di modifiche aggiuntive nel corso del periodo di programmazione. I casi in cui il numero massimo di modifiche ai programmi non si applica dovrebbero essere chiariti e dovrebbero includere le modifiche relative all'adozione di alcune misure di emergenza oppure alla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(2)Il successo dei programmi di sviluppo rurale dipende non solo dalla buona governance e dalla loro piena applicazione bensì anche dalla prontezza ad adeguarsi alle nuove sfide ed alle circostanze in mutamento come, ad esempio, la crisi della migrazione. Al fine di garantire il buon coordinamento di tutti i meccanismi di intervento esistenti, il sostegno del FEASR a favore di azioni miranti ad integrare i cittadini di paesi terzi andrebbe monitorato a livello dell'Unione.

(3)All'allegato III, parte 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, per errore il logo di Leader non è stato inserito. Ciò va corretto. Al punto 1 dell'allegato IV, occorre correggere il riferimento alle zone svantaggiate. Esso deve essere sostituito con un riferimento alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

(4)È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 808/2014.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è modificato come segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2.Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di tre volte nel corso del periodo di programmazione.

Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:

a)Può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2023, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;

b)Possono essere presentate tre proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.

Il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma non si applica:

a)Qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati;

b)Qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione;

c)A seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d)Nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h, punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento; le modifiche proposte possono includere cambiamenti consequenziali nella descrizione delle misure;

e)Nel caso di modifiche relative all'introduzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013; o

f)Nel caso di modifiche relative all'introduzione della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»

(2)L'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«4.Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici o condizioni climatiche averse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini, provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e di modifiche nel quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1o aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate a norma del suddetto comma.»

(3)L'articolo 14, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«4.   Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.»

(4)Gli allegati III, IV e VII sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Novembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1997

 

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