La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) scade il 31 Dicembre 2016;
(2)La decisione 2011/263/UE (3) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;
(3La decisione 2011/264/UE (4) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;
(4)La decisione 2011/382/UE (5) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;
(5)La decisione 2011/383/UE (6) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;
(6)La decisione 2012/720/UE (7) della Commissione scade il 14 Novembre 2016;
(7)La decisione 2012/721/UE (8) della Commissione scade il 14 Novembre 2016.
(8)È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2017 il periodo di validità di tali criteri e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 5
L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 6
L'articolo 3 della decisione 2012/720/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 7
L'articolo 3 della decisione 2012/721/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Novembre 2016
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2003