Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione del 14 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) scade il 31 Dicembre 2016;

(2)La decisione 2011/263/UE (3) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;

(3La decisione 2011/264/UE (4) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;

(4)La decisione 2011/382/UE (5) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;

(5)La decisione 2011/383/UE (6) della Commissione scade il 31 Dicembre 2016;

(6)La decisione 2012/720/UE (7) della Commissione scade il 14 Novembre 2016;

(7)La decisione 2012/721/UE (8) della Commissione scade il 14 Novembre 2016.

(8)È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE. Poiché gli attuali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2017 il periodo di validità di tali criteri e delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica. Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 4

L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2012/720/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 7

L'articolo 3 della decisione 2012/721/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato per uso professionale” e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2017.»

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 Novembre 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2003

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
28429
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89309002
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.16.51.237