Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione del 4 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo.

(2)Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 (igiene umana), nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali), nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) e nel tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, l'8 ottobre 2013, il 15 novembre 2013 e il 18 dicembre 2013.

(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 e contenenti clorocresolo soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

(7)Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Novembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1930

 

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