Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione del 4 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 gennaio 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/EC del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)La Francia ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 29 maggio 2015 in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)È pertanto opportuno approvare il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Novembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1929

 

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