Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione del 4 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2015/757 impone alle società di presentare al verificatore un piano di monitoraggio che consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

(2)Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio contengano informazioni standardizzate volte a consentire un'attuazione armonizzata degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, è necessario stabilire modelli, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme.

(3)Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Dovrebbe inoltre utilizzare le unità di valutazione del «carico trasportato», come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 (2). Tenuto conto dei due distinti servizi di trasporto forniti dalle navi ro-pax, queste ultime dovranno distinguere i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 relativi alle merci da quelli relativi ai passeggeri. Ciò consentirebbe una migliore determinazione dei loro indicatori operativi medi di efficienza energetica.

(4)Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 sulla base di altri criteri facoltativi. Ciò consentirebbe di comprendere meglio l'efficienza energetica media comunicata. Questo vale in particolare per il monitoraggio differenziato del consumo di carburante per il riscaldamento del carico e per il posizionamento dinamico nonché per il monitoraggio differenziato delle tratte con carico e della navigazione fra i ghiacci.

(5)Per agevolare l'elaborazione dei piani di monitoraggio per le società con più navi, è opportuno autorizzare le società a indicare quali procedure descritte nel piano di monitoraggio si applicherebbero in modo pertinente a tutte le navi sotto la responsabilità della società.

(6)Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente applicati ai loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (3), il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) (4), o a sistemi e controlli coperti da norme armonizzate relative alla qualità, all'ambiente o alla gestione dell'energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011.

(7)Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l'uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante.

(8)Le informazioni sulla gestione, in particolare sulla gestione adeguata dei dati e sulle attività di controllo, dovrebbero essere considerate informazioni utili al fine di semplificare il ciclo di conformità nel suo insieme (comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica). Una sezione del modello di monitoraggio dedicata a questi elementi dovrebbe aiutare le società a strutturare i necessari elementi di gestione.

(9)È necessario stabilire le specifiche del modello elettronico delle relazioni sulle emissioni, al fine di garantire che tali relazioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni annuali aggregate, complete e standardizzate che possano essere rese pubbliche e permettano alla Commissione di elaborare le relazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/757.

(10)La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria. Si tratta in particolare degli elementi di informazione per il monitoraggio facoltativo del carburante consumato e delle emissioni di CO2 emesse, differenziati sulla base di criteri definiti nel piano di monitoraggio.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1927

 

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